le seguenti norme regolamentari:
 
                            Articolo unico
 
   1.  Il  limite  dell'importo di cui al terzo comma dell'art. 4 del
Regolamento  regionale  per  il  servizio  di  economato,  demanio  e
patrimonio,  come  modificato  con  Regolamento  regionale 27 ottobre
1980, n. 2, e' elevato a L. 400.000.000.
   Il  presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo e di farlo
osservare.
    Aosta, addi' 9 marzo 1988.
 
                              ROLLANDIN