le seguenti norme regolamentari: Articolo unico 1. Il limite dell'importo di cui al terzo comma dell'art. 4 del Regolamento regionale per il servizio di economato, demanio e patrimonio, come modificato con Regolamento regionale 27 ottobre 1980, n. 2, e' elevato a L. 400.000.000. Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Aosta, addi' 9 marzo 1988. ROLLANDIN